Art. 2.
(Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora dall'attuazione dell'articolo 1 derivino oneri superiori alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a rimodulare le aliquote dell'imposta di successione di cui al medesimo comma 1 del presente articolo nella misura necessaria a fare fronte ai maggiori oneri, tenendo conto della situazione dei diversi settori produttivi.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.